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    ENASC: Invalidità Civile e Riforma della Disabilità: nuove provincie, nuove scadenze e nuovi termini

    L’Inps, con proprio messaggio n. 766 del 3.3.2025, illustra le novità introdotte per la riforma dell’accertamento della disabilità come da D.Lgs. n. 62/2024, dall’articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, inserito, in sede di conversione, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

     

    Ampliamento del numero di Provincie e delle patologie interessate alla fase di sperimentazione

    A decorrere dal 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 62/2024, sono estese alle seguenti province:

    Alessandria;
    Lecce;
    Genova;
    Isernia;
    Macerata;
    Matera;
    Palermo;
    Teramo;
    Vicenza;
    Provincia Autonoma di Trento;
    Aosta.

     

    L’elenco delle patologie interessate dalla sperimentazione dei nuovi criteri di valutazione di base è stato ampliato, includendo anche le disabilità connesse all’artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche (quelle già in essere erano i disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e la sclerosi multipla).

     

    Proroga dell’avvio della Riforma e aggiornamento dei termini

    L’entrata in vigore della riforma sarà a partire dal 1° gennaio 2027 e non più al 1° gennaio 2026 e di conseguenza la fase di sperimentazione sarà dal 1° gennaio 2025 e si concluderà il 31 dicembre 2026.

    Inoltre, sono variati anche i seguenti termini con i vari adempimenti normativi:

    • il regolamento del Ministro della Salute di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, con cui si deve provvedere all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità della valutazione di base, deve essere adottato entro il 30 +novembre 2026;
    • è garantito il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2026 (cfr. l’art. 35, comma 1, del D.lgs n. 62/2024);
    • sono fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità, di sordocecità e per quanto disposto dalla legge n. 104/1992 (cfr. l’art. 35, comma 2, del D.lgs n. 62/2024);
    • le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della riforma trovano applicazione alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026 (cfr. l’art. 35, comma 2, del D.lgs n. 62/2024);
    • alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti alla sperimentazione, fino al 31 dicembre 2026, le condizioni di accesso e i sistemi valutativi attualmente in vigore (cfr. l’art. 35, comma 3, del D.lgs n. 62/2024);
    • il diritto a richiedere l’elaborazione del progetto di vita è riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge n. 104/1992, rilasciata prima della data del 1° gennaio 2027, senza effettuare la valutazione di base (cfr. l’art. 35, comma 4, primo periodo, del D.lgs n. 62/2024);
    • ai procedimenti per il progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in corso alla data del 1° gennaio 2027, si applicano le disposizioni sul progetto di vita personalizzato e partecipato, senza preventiva valutazione di base (cfr. l’art. 35, comma 4, secondo periodo, del D.lgs n. 62/2024).

     

    Walter Recinella

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