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    ENASC: Inps : variazione tasso di interesse per contributi omessi o versati in ritardo

    L’Inps con propria circolare n. 34 del 4.2.2025, comunica che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR)[1], che, a decorrere 5 febbraio 2025, è pari al 2,90%.

    Tale variazione incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

    Con riferimento alla previsione di cui all’articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, l’articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sostituendo la previsione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che trova applicazione fino al 31 agosto 2024, con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

    Walter Recinella

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