L’Inps, con proprio messaggio n. 1348 del 22.4.2025, comunica che, in base all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) a seguito della
stipula di un contratto di solidarietà, si prevede che: “[…] Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente”.
Pertanto, sussiste il diritto al recupero delle quote di TFR anche per le imprese dell’editoria che, relativamente ai dipendenti con qualifica di giornalisti, abbiano fruito della CIGS per la causale contratti di solidarietà in relazione a periodi per i quali vigeva il regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI e che non abbiano potuto effettuare tale recupero presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative per il recupero, tramite conguaglio, delle quote di TFR in argomento, nonché le relative istruzioni e contabili.
Walter Recinella