L’Inps, con proprio messaggio n. 639 del 19.2.2025, informa che la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto al comma 7-bis, dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (cd. Dimissioni per fatti concludenti), non da diritto, al lavoratore, ad accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 4.3.2015. Conseguentemente, qualora il rapporto di lavoro fosse stato a tempo indeterminato, il datore di lavoro non sarà tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione del rapporto stesso, disciplinato dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 28.6.2012, in quanto tale cessazione non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con la procedura delle cd. “Dimissioni per fatti concludenti”, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice
Walter Recinella