Contattaci

    Prendi visione dell'informativa sulla privacy.
    Edit Template

    ENASC: Inps: Bonus Asilo Nido - Le novità del 2025. Istruzioni Operative

    L’Inps, con propria circolare n. 60 del 20.3.2025, fornisce le indicazioni relative alle agevolazioni, previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come, da ultimo, modificato dall’articolo 1, commi 209, 210 e 211, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione .

    L’istituto, altresì fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande a decorrere dall’anno 2025.

     

    REQUISITI per la RICHIESTA del CONTRIBUTO

    La domanda di contributo può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017:

    a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    b) residenza in Italia.

    Con riferimento ai cittadini di uno Stato extracomunitario, di cui alla precedente lettera a), tenuto conto della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, si precisa che può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di durata almeno semestrale:

    • straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato ai cittadini italiani (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
    • titolare di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (cfr. l’art. 14 della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, attuata con il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108);
    • titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 286/1998, per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

    In aggiunta ai permessi di soggiorno sopra indicati sono utili, inoltre, i seguenti permessi di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:

    • permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr. gli artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394);
    • permesso di soggiorno per lavoro stagionale (cfr. l’art. 24 del decreto legislativo n. 286/1998);
    • permesso di soggiorno per assistenza minori (cfr. l’art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998);
    • permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. l’art. 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25);
    • permesso di soggiorno per casi speciali (cfr. gli artt. 18, 18 bis-e 18-ter del decreto legislativo n. 286/1998);

    • permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022, tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in base alle quali tali permessi di soggiorno sono prorogabili su domanda fino al 4 marzo 2026.

    Per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale del minore può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022) compresa la richiesta del contributo.

    Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo.

    Tutti i citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

     

    TIPOLOGIE di CONTRIBUTO per le QUALI è POSSIBILE PRESENTARE la DOMANDA

    La domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:

    a) spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (cfr. l’art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo asilo nido”;
    b) forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (cfr. l’art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.

    Per “asili nido pubblici” si intendono le strutture educative gestite da Amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinate ai bambini fino al compimento dei tre anni di età, disciplinata dal legislatore nazionale, regionale e locale che definisce i principi generali e le modalità di gestione, ammissione e funzionamento delle strutture.

    Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture in possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte della Regione o Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità, previsti dalle vigenti normative nazionali e locali, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Considerata la variegata offerta di servizi integrativi sul territorio nazionale, si chiarisce che la struttura deve essere in possesso del provvedimento di autorizzazione rilasciato dell’Ente locale competente alla verifica degli elementi necessari allo svolgimento del servizio educativo, quali la presenza del progetto pedagogico ed educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi (ad esempio, standard dimensionali e organizzativi, il rapporto tra numero di bambini ed educatori ecc.), a prescindere quindi dalla mera denominazione della struttura.

    Il possesso del provvedimento di autorizzazione deve essere accertato dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, rivolgendosi alla Regione o all’Ente locale competente all’emissione del provvedimento.

    Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, postscuola, campi estivi, baby parking, ecc.) per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.

     

     

    IMPORTO del CONTRIBUTO

    A seguito delle modifiche introdotte dal comma 210 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’incremento del buono in misura pari a 2.100 euro è riconosciuto, per i nuclei con un valore dell’ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.

    Conseguentemente, l’importo del contributo, comprensivo dell’incremento determinato in relazione alla data di nascita e del valore dell’ISEE minorenni del bambino inserito in domanda, a decorrere dall’anno 2025 è così determinato:

    bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024

    • 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
    • 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 a 40.000 euro;
    • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nei casi di ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro;

    bambini nati dal 1° gennaio 2024

    • 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;
    • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

     

    NEUTRALIZZAZIONE della QUOTA PERCEPITA a TITOLO di ASSEGNO UNICO e UNIVERSALE per i FIGLI a CARICO (AUU) dal CALCOLO dell’ISEE MINORENNI

    ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell’importo del contributo, nella determinazione dell’ISEE minorenni è neutralizzato l’importo erogato per l’AUU, come previsto dall’articolo 1, comma 209 della Legge di Bilancio 2025.

    Ai fini della neutralizzazione è necessario tenere conto del parametro della scala di equivalenza utilizzato per il calcolo dell’ISEE. Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di 1.500 euro, l’importo da decurtare dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500: 2,5). Quindi, con un ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore ai fini del contributo è pari a 39.800 euro (40.400 – 600).

     

    PRESENTAZIONE delle DOMANDE

    Le domande di contributo possono essere presentate dalla data di apertura del relativo servizio di presentazione, comunicata ogni anno dall’Istituto con specifico messaggio, fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda stessa.

    Le domande sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui.

    Le domande che non sono lavorabili per insufficienza di budget vengono registrate a sistema con riserva e assumono lo stato di “Protocollata con riserva”. Qualora, a seguito del pagamento delle mensilità prenotate, residuino delle somme ancora disponibili, si procede al recupero delle domande registrate a sistema con riserva secondo l’ordine cronologico di presentazione.

    Il richiedente, al momento della presentazione della domanda per il contributo deve indicare a quale dei due benefici intende accedere.

     

    1 – DOMANDA di “CONTRIBUTO ASILO NIDO”

    Il genitore che richiede il “contributo asilo nido” deve specificare nella domanda le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda, fino ad un massimo di 11 mensilità.

    Il richiedente deve, inoltre, indicare nella domanda il codice fiscale/partita IVA e la denominazione della struttura educativa e, nel caso di strutture private, gli estremi dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio educativo per bambini da 0 a 3 anni.

    La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni e nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compia i tre anni d’età nel corso dell’anno di riferimento della domanda medesima, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.

    In fase di compilazione della domanda è opportuno prenotare, nell’ambito della stessa, tutte le mensilità dell’anno solare, fermo restando il limite massimo di undici mesi, per i quali si intende richiedere il contributo.

    Per richiedere il contributo per mensilità ulteriori rispetto a quelle indicate in una precedente domanda, riferita al medesimo minore, è necessario presentare una nuova domanda, che può essere accolta previa verifica all’atto della presentazione della stessa della disponibilità del budget.

     

    2 – DOMANDA di “CONTRIBUTO FORME di SUPPORTO presso la PROPRIA ABITAZIONE”

    Completata la compilazione della domanda di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, il servizio attribuisce un codice identificativo. Ai fini della prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo è necessario allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari, per l’intero anno, l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

    Il rilascio del numero di protocollo conferma l’avvenuta prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo.

     

    3 – INTEGRAZIONE del SERVIZIO “BONUS ASILO NIDO e FORME di SUPPORTO presso la PROPRIA ABITAZIONE” con il “SISTEMA UNICO di GESTIONE IBAN” (SUGI)

    Il servizio di pagamento del contributo sui rapporti dotati di IBAN è integrato con il nuovo “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI). Al momento della presentazione di una nuova domanda o della modifica delle modalità di pagamento o del conto corrente di accredito di una domanda accolta, è possibile selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo.

    In caso di pagamento su IBAN con istituto estero “AREA SEPA” deve essere allegato il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile nella sezione moduli del sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente, dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

     

     

    RICHIESTE di PAGAMENTO del “CONTRIBUTO ASILO NIDO”

    Per accedere al contributo, il pagamento delle spese deve essere effettuato dal soggetto che ha presentato la domanda. Inoltre, si rammenta che lo stesso soggetto deve anche essere l’intestatario di tutti i documenti di spesa presentati ai fini del contributo (ad esempio, fatture, giustificativi di pagamento, ecc.).

    La documentazione completa relativa alle mensilità fruite per la liquidazione del contributo deve essere allegata tassativamente entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno solare di riferimento della domanda, ad esempio per le domande relative all’anno 2025 la documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026.

    L’invio della documentazione per il “contributo asilo nido” deve avvenire esclusivamente tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allega documenti di spesa”), disponibile sul sito dell’Istituto o tramite l’APP “INPS mobile” utilizzando il servizio “Bonus nido”.

    Non verranno presi in considerazione allegati pervenuti in altre modalità.

    Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico dell’utente. Si evidenzia che le spese rimborsabili sono esclusivamente le seguenti:

    • retta mensile;
    • eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata;
    • importo relativo all’imposta di bollo;
    • IVA agevolata.

    Non sono rimborsabili le somma versate a titolo di iscrizione, quelle del pre-scuola e del postscuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) ordinaria; ciò in considerazione dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali e ONLUS, per i quali l’IVA (c.d. agevolata) può essere rimborsata in quanto dovuta dalla struttura a titolo forfettario.

    Per il contributo per la frequenza di asili nido pubblici e/o privati, il richiedente deve allegare la seguente documentazione:

    1. fattura mensile contenente la denominazione dell’asilo nido con i dati sociali che identificano lo stesso (nome, indirizzo sede legale, codice fiscale o partita IVA del nido), estremi della fattura (numero fattura e anno), i dati identificativi dell’intestatario della fattura (nome e cognome, indirizzo e codice fiscale del genitore che ha presentato la domanda del contributo). Nello specifico, la fattura deve riportare nell’oggetto della stessa: la descrizione del servizio erogato, mese e anno a cui si riferisce la prestazione a rimborso, nome e cognome o codice fiscale del minore, importo;

    2. documentazione relativa al pagamento effettuato con modalità tracciabili a favore dell’asilo nido.

    Per provare il pagamento deve essere allegato alternativamente:

    • la copia del bonifico bancario/postale attestante l’esecuzione del pagamento mensile, prodotta su carta intestata della banca o di Poste italiane S.P.A. dalla quale risulti l’avvenuto addebito sul conto corrente del richiedente (non sono ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l’avvenuta esecuzione del pagamento);
    • l’assegno bancario non trasferibile;
    • le altre forme di pagamento, purché tracciabili e chiaramente riferibili alla spesa in argomento (ad esempio, pagamenti con carta di credito, carta di debito, bancomat) sostenuta dal richiedente il contributo;
    • la ricevuta di pagamento effettuato tramite PagoPA, comprensivo dell’avviso di pagamento inviato dall’Ente locale. È necessario che il documento riporti l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV). Tale codice è un numero, conforme per formato agli standard stabiliti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che può essere generato solo dall’Ente creditore e costituisce l’elemento identificativo delle operazioni che transitano su PagoPA;
    • per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro dell’avvenuto pagamento della retta o la trattenuta in busta paga.

    I giustificativi del pagamento devono indicare l’importo pagato ed essere riconducibili al genitore che ha presentato la domanda allegando, ove sia necessario, idonea documentazione. Si rammenta che nell’ipotesi di conto corrente cointestato il bonifico deve riportare nel campo relativo all’ordinante il nominativo del soggetto che ha presentato la domanda di contributo. Nel caso in cui la documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.

     

     

    PAGAMENTO del CONTRIBUTO

    L’importo del “contributo asilo nido” è determinato, nei limiti della spesa sostenuta, in relazione al valore dell’ISEE minorenni in corso di validità, nel mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità e nei limiti del contributo mensile massimo erogabile, fermo restando eventuali attività di conguaglio conseguenti alle variazioni intervenute nell’ISEE con effetto retroattivo.

    Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è erogato in unica soluzione al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.

     

     

    DECADENZA della DOMANDA e SUBENTRO di un NUOVO RICHIEDENTE

    L’erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge previsti per l’accesso al contributo (ad esempio, perdita della residenza in Italia, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda, affidamento del minore a terzi, provvedimento negativo del giudice che determina il venire meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184).

    In tali evenienze, l’INPS interrompe l’erogazione del contributo a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza dell’evento che determina la decadenza.

    Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nell’erogazione del contributo da parte di un soggetto diverso, se sussistono i presupposti di legge per accedere al contributo alla data di subentro.

    Il termine previsto per il subentro è fissato improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza.

    Nel solo caso del decesso del richiedente, è possibile inoltrare richiesta di subentro recuperando i dati della vecchia domanda, tramite la specifica funzione disponibile nel servizio dedicato.

     

     

    INCUMULABILITA’ e TRATTAMENTO FISCALE del CONTRIBUTO

    Il “contributo asilo nido” non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (detrazioni fiscali frequenza asili nido).

    L’INPS provvede a comunicare con apposito flusso telematico all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 l’erogazione del contributo.

    In ordine al “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”  si conferma che lo stesso costituisce reddito esente dall’imposizione fiscale, in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale ai sensi dell’articolo 34, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, da certificare nell’apposita sezione della Certificazione Unica.

     

     

    COPERTURA FINANZIARIA, MONITORAGGIO e RENDICONTAZIONE

    Le risorse complessive disponibile per il contributo dal 2025 al 2029 sono le seguenti:

    • 937,8 milioni di euro per l’anno 2025;
    • 1.028,8 milioni di euro per l’anno 2026;
    • 1.105,8 milioni di euro per l’anno 2027;
    • 1.122,8 milioni di euro per l’anno 2028;
    • 1.139,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, l’INPS provvede al monitoraggio degli oneri inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l’INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del contributo.

     

    Walter Recinella

    link di origine

    Fissa un appuntamento

    Il primo passo verso una consulenza fiscale e previdenziale efficace inizia da qui: fissa il tuo appuntamento oggi stesso!

    Ultime News

    Categorie

    Tag