L’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania è stato ratificato ed approvato dal Senato, nella seduta del 5.3.2025.
Il provvedimento intende garantire le prestazioni assistenziali e previdenziali dei cittadini dei due Paesi ed è composto da 31 articoli, suddivisi in V Titoli, e da un allegato recante la disciplina relativa al trasferimento dei dati personali,
L’accordo reca innanzitutto disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 4), in cui vengono individuati rispettivamente i campi di applicazione materiale (art. 2) e personale (art. 3), e posti i principi di parità di trattamento per le persone a cui l’Accordo si applica (art. 4). Per l’Italia, in particolare, l’Accordo trova applicazione con riguardo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria, all’assicurazione per l’indennità di malattia, all’assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori.
Dal punto del campo di applicazione personale, l’intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti.
Il Titolo II (articoli da 5 a 11) reca disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applichi la disciplina prevista dal medesimo Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (art. 5), ad eccezione dei casi specificati (artt. 6 e 7). Ai sensi dell’art. 11, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.
Il Titolo III (articoli da 12 a 18) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (art. 12), alle pensioni dovute per acquisire prestazioni previdenziali senza totalizzazione dei periodi di assicurazione (art. 13), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (art. 14) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (art. 15). Di particolare rilievo è l’articolo 16 che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione di cui all’articolo 11, solo ne caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio. Ulteriori disposizioni riguardano inoltre le prestazioni in materia di disoccupazione (art. 18).
Il Titolo IV (articoli da 19 a 29), stabilisce – fra l’altro – che le norme di attuazione siano concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e formalizzate in un’intesa amministrativa (art. 19), e chiama le Parti ad un corretto scambio di informazioni (art. 20) e ad una fattiva collaborazione amministrativa (art. 21). Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Stati possono rivolgersi direttamente alle autorità dell’altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (art. 22). Ai sensi dell’articolo 24, poi, le Parti designano organismi di collegamento.
Ulteriori disposizioni riguardano le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell’Accordo (art. 25), le modalità di comunicazione (art. 26) e di pagamento delle prestazioni (art. 27), i casi di prestazioni non dovute o di somme indebitamente corrisposte (art. 28) e il principio di riservatezza dei dati (art. 29).
Da ultimo il Titolo V (articoli 30 e 31) reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per la decorrenza e l’entrata in vigore dell’accordo.
Si resta in attesa dell’imminente circolare dell’Inps.
Fonte Senato della Repubblica
Walter Recinella