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    ENASC: A.U.U. anno 2025: Nessuna domanda ed importi adeguati con le maggiorazioni alla nuova DSU.

    L’Inps, con propria circolare n. 33 del 4.2.2025, comunica la validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti e, relativamente all’anno 2025, comunica i valori degli importi e delle maggiorazioni dell’AUU, nonché le relative soglie ISEE.

    Quindi per l’anno 2025, come prevede la norma, l’A.U.U. è erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Istituto risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova, fermo restando che la domanda precedentemente trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

    L’Inps precisa, inoltre, che ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per l’anno 2025, correttamente attestata.

    In assenza di ISEE, l’importo dell’AUU viene infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2025 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

    Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2025, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2025 vengono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2025, con la corresponsione dei relativi arretrati.

    In attuazione dell’articolo 4, comma 11, del D.Lgs. n. 230/2021, considerato che nell’anno 2024 la variazione percentuale, calcolata dall’ISTAT, è stata pari a +0,8%, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i valori degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l’AUU e delle relative soglie ISEE sono rideterminati nei valori indicati nella tabella che si allega in fondo pagina.

    Le maggiorazioni degli A.U.U. in presenza dei seguenti requisiti:

    a) maggiorazione transitoria (per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025):
    compensazione su base mensile dell’eventuale perdita rispetto al regime previgente per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro ed effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’Assegno al nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente;
    b) nuclei con figli di età inferiore a un anno:
    per ciascun figlio di età inferiore a un anno l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
    c) nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (45.939,56 euro per l’anno 2025):
    per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50%;
    d) nuclei familiari con almeno quattro figli a carico:
    maggiorazione forfettaria pari a 150 euro.

    Gli importi e le maggiorazioni dell’AUU della mensilità del mese di febbraio 2025 saranno erogati con i valori della tabella allegata.

    Gli adeguamenti dell’AUU relativi al mese di gennaio 2025 saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo 2025.

    Allegata Tabella ISEE con Maggiorazioni

    Walter Recinella

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