L’Inps, con propria circolare n. 76 del 14.4.2025, illustra la disciplina del Bonus nuovi nati -all’articolo 1, comma 206 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che prevede l’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro (di seguito Bonus nuovi nati) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno e fornisce le indicazioni per la presentazione delle relative domande.
Requisiti di accesso
Il Bonus nuovi nati “ è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui ”.
1. Requisito di cittadinanza
I potenziali beneficiari del Bonus nuovi nati possono essere:
– cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.
Ai fini del beneficio in argomento ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR – o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Nel caso di permessi scaduti alla data di presentazione della domanda, considerato che gli effetti dei diritti esercitati in attesa della definizione del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso, è necessario dichiarare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta della richiesta o del cedolino:
- l’evento (nascita, adozione o affido preadottivo);
- i dati del figlio cui è riferito l’evento;
- la residenza continuativa in Italia del richiedente e del figlio dalla data dell’evento alla data di presentazione della domanda;
- il possesso di un ISEE in corso di validità o di avere presentato la DSU per il calcolo ISEE per le prestazioni ai minori.
2. Requisito di residenza
Alla data di presentazione della domanda del Bonus nuovi nati il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Considerata la finalità della norma di incentivare la natalità in Italia, tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda.
3. Requisito economico
Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati è necessario un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell’indicatore ISEE minorenni, neutralizzando da tale indicatore gli importi dell’AUU erogati ai componenti del nucleo. Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di 1.500 euro, l’importo da escludere dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500:2,5). In questo caso, ad esempio, con un indicatore ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore utilizzato ai fini del Bonus nuovi nati è pari a 39.800 (40.400 – 600) euro
4. Data di nascita, adozione o affido preadottivo
Per accedere al Bonus nuovi nati, il figlio deve essere nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.
Con riferimento alle adozioni si evidenzia che in presenza di un provvedimento di affido preadottivo viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui all’articolo 22, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma, che è quella di fornire un sostegno al momento dell’ingresso del figlio in famiglia, evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione. Per le adozioni internazionali viene assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. In sede di prima attuazione, per i minori adottati a decorrere dal 1° gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo antecedente a tale data è possibile richiedere il Bonus nuovi nati con riferimento alla data della sentenza di adozione.
Presentazione e gestione delle domande
Il beneficio è erogato su presentazione di apposita domanda e può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.
Nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Ad esempio, nel caso in cui l’evento (nascita, affido preadottivo, adozione senza affido preadottivo) si sia verificato in data 16 luglio 2025, il Bonus in trattazione può essere richiesto entro il 14 settembre 2025.
Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minori in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento. Ai fini della verifica dei requisiti è assunto a riferimento per la prestazione l’ISEE minorenni valido alla data della domanda o relativo alla DSU presentata alla data della domanda.
Con successivo messaggio sarà comunicata la data a decorrere dalla quale è disponibile il servizio per la presentazione della domanda.
L’INPS procede all’erogazione del Bonus nuovi nati in ragione dell’ordine cronologico di arrivo (data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziate nell’anno di presentazione della domanda.
Per gli eventi verificatisi prima della data del rilascio del nuovo servizio la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del citato messaggio.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui sopra, per accedere alla misura, con indicazione della modalità di pagamento prescelta
mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.
Regime fiscale
Il Bonus nuovi nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. l’art. 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025).
Walter Recinella