L’articolo 27 del della legge n. 203/2024 ha previsto che l’iscrizione al Fondo Credito potrà avvenire, dietro presentazione di un’apposita domanda, in qualsiasi momento anche dopo la cessazione dal servizio e, pertanto si configura come una nuova riapertura dei termini.
Come è noto tutti i dipendenti pubblici in attività di servizio sono iscritti obbligatoriamente al Fondo mentre i dipendenti pubblici, non iscritti alla gestione pubblica, possono aderire volontariamente entro 30 giorni dall’assunzione. Con la risoluzione del rapporto di lavoro cessava l’iscrizione salvo che il pensionando non manifestasse la volontà, entro l’ultimo giorno di servizio, di rimanere iscritto.
L’INPS, con la circolare n. 49 del 3.3.2025, ha fornito le indicazioni per consentire l’adesione al c.d. Fondo Credito in applicazione dell’art. 27 che introduce l’apertura strutturale dei termini per l’adesione al c.d. Fondo Credito.
L’art. 27 sopra citato prevede che gli aventi diritto possano aderire alla Gestione Unitaria inviando all’INPS una comunicazione con la quale esprimono la volontà di adesione senza porre alcun termine. L’adesione è irrevocabile e le prestazioni creditizie e sociali potranno essere richiesto solo dopo un anno dalla data di iscrizione.
Analizziamo la circolare, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :
” Le nuove disposizione riguardano:
- pensionati ex dipendenti pubblici titolari di trattamenti pensionistici erogati dalle Casse della Gestione Pubblica (CTPS, CPDEL, CPI, CPS, Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari);
- pensionati di Enti o Amministrazioni pubbliche che non sono titolari di pensione a carico della Gestione Pubblica ex dipendenti enti pubblici non economici, ARAN, Agenzie (iscritti al FPLD, INPGI);
- dipendenti di Enti o Amministrazioni pubbliche non iscritti alla Casse pensionistiche o alle gestioni previdenziali (ex ENPAS, ex INADEL) per i trattamenti di fine servizio. Questi soggetti potranno, da oggi, iscriversi al Fondo Credito anche se sono trascorsi 30 giorni dall’assunzione o dalla data di cessazione dal servizio.
Viene confermato che l’adesione è irrevocabile e le prestazioni creditizie e sociali potranno essere richiesto solo dopo un anno dalla data di iscrizione.
I destinatari della nuova disposizione (sopra elencati) possono richiedere l’adesione i lavoratori/lavoratrici dipendenti ed i titolari di pensione:
- di vecchiaia
- di anzianità
- anticipata
- inabilità
a condizione che l’ultimo rapporto di lavoro sia avvenuto presso una pubblica amministrazione indipendentemente dalla gestione che ha liquidato il trattamento pensionistico.
Possono aderire alla Gestione credito i pensionandi e i pensionati, già dipendenti pubblici, che esercitino o abbiano esercitato la facoltà di computo, nella Gestione separata.
ESCLUSIONI
- i titolari di pensione ai superstiti
- i soggetti cessati dal servizio per attività lavorativa svolta presso datori di lavoro che non fanno parte delle pubbliche amministrazioni nonostante abbiano optato per l’iscrizione alla gestione pubblica
- collaboratori con Enti o Amministrazioni pubbliche che risultino iscritti o pensionati a carico della Gestione separata dell’INPS.
Pensioni con l’esercizio della facoltà di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo.
Coloro che esercitino o abbiano esercitato la facoltà di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo, possono richiedere l’adesione alla Gestione credito a condizione che al momento della cessazione dal rapporto di lavoro l’ultimo datore di lavoro sia un’Amministrazione pubblica. In merito alle pensioni in regime di cumulo ferme restando le condizioni di adesione sopra indicate, occorre distinguere tra:
- soggetti che presentano la richiesta di adesione alla Gestione credito entro l’ultimo giorno di servizio;
- soggetti che presentano la richiesta di adesione in qualità di pensionati sia pure con la liquidazione dei soli pro quota INPS.
Nel primo caso, l’obbligo contributivo decorre dal mese in cui tutti gli Enti e le Casse professionali coinvolti riconoscano il proprio pro quota e la pensione può definirsi completa. Da tale momento l’iscritto può richiedere le prestazioni correlate alla Gestione credito, a condizione che sia decorso un anno dall’iscrizione.
Nel secondo caso, qualora la richiesta di adesione venga esercitata prima che tutti gli Enti e le Casse professionali coinvolti abbiano riconosciuto il proprio pro quota, l’obbligo contributivo decorre dal mese in cui la pensione diviene completa e le prestazioni correlate alla Gestione credito possono essere richieste decorso un anno dal medesimo obbligo contributivo.
MODALITA’ DI ADESIONE E RELATIVI EFFETTI
L’adesione comporta l’iscrizione alla Gestione credito a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la domanda. Per i pensionati che non abbiano già aderito in precedenza, l’obbligo contributivo decorre dalla data di iscrizione.
La volontà di adesione alla Gestione credito deve essere manifestata, accedendo con la propria identità digitale, tramite la procedura “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.
I lavoratori dipendenti già iscritti o aderenti alla Gestione credito, che intendano mantenere in continuità l’iscrizione a tale Gestione per i periodi successivi al pensionamento, devono presentare domanda, sempre attraverso il sito istituzionale www.inps.it con la procedura “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”, entro l’ultimo giorno di servizio nella qualità di pensionandi. In tale caso l’iscrizione alla Gestione credito avviene senza soluzione di continuità, consentendo all’iscritto l’accesso alle prestazioni previste senza dovere attendere il decorso di un anno dall’adesione; analogamente i lavoratori già iscritti alla Gestione credito, prossimi alla cessazione dal servizio a seguito di accoglimento di domanda per l’accesso all’APE sociale o alle procedure di esodo/espansione, al fine di fare decorrere l’iscrizione dalla data di collocamento in pensione e non dovere attendere il decorso di un anno dall’adesione per la richiesta delle prestazioni correlate a tale Gestione, sono tenuti a presentare domanda entro e non oltre l’ultimo giorno dalla cessazione dal servizio con le modalità sopra indicate.
La procedura per l’iscrizione alla Gestione credito necessita di ulteriori implementazioni tecniche necessarie all’adeguamento imposto dalla nuova disciplina e, pertanto, i dipendenti iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, nonché gli ufficiali in ausiliaria, che intendano mantenere in continuità l’iscrizione alla Gestione credito a fare data dal pensionamento, in alternativa all’adesione tramite la citata procedura “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”, possono aderire – sempre entro l’ultimo giorno di servizio – spuntando nella qualità di pensionandi, all’atto della domanda di pensionamento, la casella “Chiedo di aderire al fondo credito”.
L’adesione alla Gestione credito una volta esercitata è irrevocabile.
OBBLIGO CONTRIBUTIVO
Per i lavoratori dipendenti l’iscrizione, sia in forma facoltativa che obbligatoria, comporta il versamento del contributo pari allo 0,35 per cento, a carico del dipendente, della retribuzione contributiva e pensionabile. Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro, fermo restando il diritto di rivalsa di quest’ultimo nei confronti del dipendente.
Per i pensionati l’adesione alla Gestione credito comporta la trattenuta da parte dell’INPS del contributo mensile pari allo 0,15 per cento dell’ammontare lordo del trattamento pensionistico. Anche le pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo soggiacciono a tale obbligo contributivo. Nel caso di soggetti titolari di più pensioni, l’obbligo contributivo grava sulla sola pensione diretta relativa all’attività di lavoro presso una pubblica Amministrazione. Sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati il contributo non è rimborsabile ancorché non siano state erogate prestazioni. “
Walter Recinella