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    ENASC: Inps: Riscatto contribuzione caduta in prescrizione - Costituzione rendita vitalizia legge n. 1338 del 1962. Istruzioni operative

    L’Inps, con propria circolare n. 48 del 24.2.2025, illustra le modifiche alla disciplina sulla costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici
    obbligatori non versati e prescritti, apportate dall’articolo 30 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto il comma settimo all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2024, n. 203, entrata in vigore il 12 gennaio 2025.

    L’articolo 30 della citata legge, relativo alle modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, aggiunge il comma settimo all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, il quale dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.

    A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025), si introduce, pertanto, un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.

    Le Strutture territoriali, nell’esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, devono tenere presente che, sulla base dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e presupposto dal comma settimo aggiunto all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, è soggetto alla ordinaria prescrizione
    decennale sia il diritto del datore di lavoro di cui al comma primo tanto quello conseguente del lavoratore di cui al comma quinto del medesimo articolo 13.

    La prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS).

    In concreto, la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 in argomento può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti).

    Quindi, in considerazione del quadro normativo in cui si inserisce, con il comma settimo del citato articolo 13 il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

    Walter Recinella

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